Nuove sanzioni sul lavoro NERO



Sanzioni sul Lavoro Nero

OGGETTO L’art. 4 della Legge n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro) ha modificato il sistema sanzionatorio per lavoro nero. La legge è entrata in vigore il 24/11/2010.

 SANZIONE INTERA  I datori che si trovano nei casi di:- avere lavoratori subordinati non in regola;- non aver dato preventiva comunicazione del rapporto di lavoro;- aver usufruito di prestazioni lavorative di soci/familiari senza aver dato comunicazioni all’Inail;- aver usufruito di prestazioni lavorative occasionali accessorie senza aver dato comunicazioni all’Inps/Inail;- aver usufruito di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.) in assenza di documentazione utile ad una verifica della natura autonoma del rapporto;sono soggetti alla sanzione compresa tra un minimo di € 1.500 ed un importo massimo di € 12.000 per ogni lavoratore trovato in “nero” con la maggiorazione di € 150 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.La sanzione è aggiuntiva rispetto alle altre sanzioni applicabili nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro.

 ESCLUSIONI Sono esclusi:- i rapporti di co.co.co., co.co.pro. ed associazione in partecipazione con apporto di lavoro, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;- i rapporti di lavoro domestico non comunicati all’Inps;- i casi di assolvimento degli obblighi di natura contributiva pur in assenza di comunicazione preventiva di assunzione, dai quali si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto;- i casi di diversa qualificazione del rapporto in lavoro subordinato, non trattandosi di lavoro sommerso;- i casi in cui il datore di lavoro regolarizzi spontaneamente e per l’intera durata un rapporto di lavoro avviato inizialmente senza la preventiva comunicazione di assunzione. La presentazione tardiva della comunicazione di assunzione deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto, ovvero alla presentazione tardiva della comunicazione di assunzione, alla denuncia spontanea della propria situazione debitoria entro e non oltre i successivi 30 giorni.

SANZIONE RIDOTTA. Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia svolto un periodo iniziale parzialmente in nero e successivamente regolarizzato soltanto in parte dal datore di lavoro spontaneamente si applica una sanzione ridotta tra un importo minimo di €1.000 ad un importo massimo di € 8.000, maggiorata di € 30 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.  

SANZIONE SU CONTRIBUTI. L’importo delle sanzioni civili per evasione di contributi per lavoro in nero è quantificato con riferimento all’entità dell’evasione commessa e maggiorato del 50% rispetto alle sanzioni civili ordinarie. Tali sanzioni non si applicano nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarmente assolto agli adempimenti contributivi connessi al rapporto di lavoro.  

DIFFIDA AD ADEMPIERE. A seguito di verifica ispettiva, nel caso di violazioni sanabili:- il datore di lavoro può essere diffidato a regolarizzare il rapporto sotto il profilo contributivo, retributivo e lavori stico entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento;-  in caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro deve provvedere entro i successivi 15 giorni al pagamento della sanzione secondo questa modalità: – – lavoratore in nero € 1.500+ € 37,50 al giorno;- – lavoratore parzialmente in nero € 1.000+ € 7,50 al giorno.In caso di violazione non sanabili il pagamento può essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento secondo questa modalità:- lavoratore totalmente in nero € 3.000+ € 50 al giorno;- lavoratore parzialmente in nero € 2.000+ € 10 al giorno.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’. In caso di ispezione , laddove si riscontri presso il luogo di lavoro l’impiego di personale non risultante da alcuna scrittura/ documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati, il personale ispettivo può disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale. Il ravvedimento di revoca può essere revocato solo a seguito della regolarizzazione dei lavoratori “in nero” e dietro pagamento di una somma aggiuntiva pari ad € 1.500 oltre alle sanzioni penali, civili ed amministrative.