LEGGE REGIONALE 20/03 Art. 14
Artigianato Artistico
Soggetti Beneficiari:
Imprese singole o associate che svolgono attività artistiche previste da Elenco L.R. 20/2003
Interventi ammissibili:
1) Acquisto di macchinari, brevetti e recupero macchinari e attrezzature non
reperibili sul mercato
– Spese per l’acquisto di nuovi macchinari nuovi
– Spese per la registrazione brevetti
Spesa minima ammissibile €.10.000,00
2) Commercializzazione di prodotti:
– Spese per la partecipazione a fiere/mercati riferite al solo costo per l’acquisto degli spazi e
allestimento degli stand esclusivamente forniti dall’ente fiera ospitante ( sono escluse le spese
di viaggio vitto all’alloggio e hostess acquisto spazi pubblicitari)
– Spese per la pubblicità aziendale riferite esclusivamente alla progettazione di: brochuredepliant,
locandine, cartellonistica, manifesti, cataloghi (sono escluse le spese per la stampa e
diffusione)
– Spese per la realizzazione di siti internet e loro aggiornamento
– Spese per progetti riferiti al commercio elettronico;
– Spese per la pubblicizzazione su testate giornalistiche radiofoniche e televisive.
Sono ammissibili le spese riferite alla partecipazione ad un massimo di due manifestazioni
fieristiche
La spesa minima ammissibile per gli interventi è fissata in € 3.000,00. per le imprese singole e
in €.10.000,00 per ATI, Rete di imprese e consorzi.
-Misura dei contributi
I contributi in conto capitale per gli interventi di cui all’art. 14, comma 1 lettera c ),g) sono
concessi:
nella misura del 40% delle spese ritenute ammissibili e fino ad un massimo di € 20.000,00 per
la lettera c) e 10.000,00 per la lettera g).
Per le ATI , le reti d’impresa e consorzi il contributo è elevato a €.20.000,00