Il D.L. 83/2014 contiene “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”. A tal fine, tra gli strumenti approntati dal legislatore, l’articolo 1 disciplina un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per il sostegno della cultura e dello spettacolo (Art-bonus).
L’agevolazione è diretta a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità alla luce del fondamentale compito della Repubblica, previsto dall’articolo 9 Cost., di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Conseguentemente, con la disposizione in esame si prevedono meccanismi di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali.
Nella sua versione originaria, l’Art-bonus si configurava come un regime fiscale di favore avente natura temporanea: il tax credit, infatti, era inizialmente limitato alle sole erogazioni liberali effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 nella misura del 65% delle erogazioni eseguite nel 2014 e nel 2015 e del 50% per quelle eseguite nel 2016 (cfr. circolare 24/E/2014).
Successivamente, con la Legge di stabilità 2016, il credito d’imposta del 65% è stato reso permanente (cfr. articolo 1, commi 318 e 319, L. 208/2015).
Sotto il profilo oggettivo, per usufruire del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro e devono essere indirizzate al finanziamento delle seguenti attività:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici,
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (ad esempio, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Lgs. 42/2004),
- sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (cfr. articolo 5, comma 1, L. 175/2017 recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”),
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il credito d’imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
L’articolo 17 D.L. 189/2016 ha esteso l’applicazione dell’Art-bonus alle erogazioni liberali effettuate, a partire dal 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso, anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, presenti nei Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto del 2016.
La stessa disposizione ha inoltre previsto che, allo scopo di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate (sempre a partire dal 19 ottobre 2016) per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Delineato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, si ricorda che l’Art-bonus:
- è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui,
- è ripartito in tre quote annuali di pari importo,
- spetta esclusivamente per le erogazioni liberali effettuate in denaro attraverso versamento bancario o postale ovvero carta di credito, carta di debito o carta prepagata, assegni bancari e circolari (quindi, non si ha diritto al credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate in contanti).
Le persone fisiche utilizzano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi: in particolare, iniziano a fruire della prima quota annuale del bonus (pari a un terzo dell’importo spettante) nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Peraltro, la quota annuale non utilizzata può essere indicata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale (cfr. circolare 24/E/2014).
I titolari di reddito di impresa, invece, utilizzano l’Art-bonus in compensazione, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuare mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Tale quota rappresenta, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito (cfr. circolare 24/E/2014).