LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – Nuovo obbligo di comunicazione preventiva del committente all’Ispettorato del lavoro

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso (art. 2222 c.c.).
Tra committente e lavoratore autonomo occasionale viene stipulato un contratto d’opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta.
L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Tale rapporto pertanto si distingue:

  • dalla collaborazione coordinata e continuativa   per l’assenza del coordinamento con l’attività del   committente, la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale e il carattere       episodico dell’attività;
  • dal lavoro autonomo abituale, non per la natura della prestazione, ma per il carattere episodico della    stessa.

Non sussiste quindi il carattere di abitualità e la prestazione lavorativa è eseguita per mezzo del proprio lavoro e dei propri mezzi. Non sussiste alcun vincolo di subordinazione.

NOTA BENE: per svolgere tale attività non è necessario essere in possesso della partita IVA.

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La Legge numero 30/2003 disciplina le attività di lavoro autonomo occasionale, definendole come “qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione”.

In sintesi, il lavoro autonomo occasionale 2022 rispetta i seguenti principi:

  1. Svolgimento in autonomia, al di fuori dell’azienda e dell’ambito lavorativo del committente
  2. Nessun vincolo legato all’attività produttiva del committente. Deve essere sporadica, non continua e non abituale

Lavoro autonomo occasionale 2022: la comunicazione preventiva obbligatoria

Il decreto fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti novità in merito al lavoro autonomo occasionale. La più importante di queste riguarda l’obbligo di comunicazione preventiva da parte del committente all’Ispettorato del Lavoro. Tale comunicazione deve essere fatta dal datore di lavoro il giorno precedente  l’inizio dell’attività lavorativa.

In caso di inadempienza sono previste delle sanzioni pecuniarie, per un valore tra i 500 e i 2.500 euro.
  

Un’altra importante novità introdotta dal Decreto Fiscale riguarda la sospensione del lavoro irregolare. Nello specifico, se il committente ha instaurato rapporti irregolari per almeno il 10% dei lavoratori occupati, è prevista la sospensione. Nel mirino dei controlli, l’effettivo rispetto delle caratteristiche del lavoro autonomo occasionale e l’invio della comunicazione preventiva obbligatoria.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI IN CASO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

In mancanza di ulteriori indicazioni nel merito, si ritiene che la comunicazione debba contenere:

–       i consueti elementi identificativi sia del committente che del lavoratore, incluso il codice fiscale;

–      la data di inizio della prestazione. Non riteniamo invece necessario indicarne né la durata, né la natura.

–       Si consiglia inoltre di effettuare la comunicazione entro il giorno precedente l’inizio dei lavori. In via del tutto eccezionale, qualora ciò non fosse possibile, in caso di inoltro della comunicazione nello stesso giorno di inizio dell’attività, specificare l’orario di inizio dell’attività stessa, che dovrà essere ovviamente successivo a quello di inoltro della comunicazione.

–       Per quanto concerne le modalità di trasmissione, in attesa dell’adeguamento dei sistemi online del portale dei servizi del Ministero del lavoro previsti per la comunicazione della chiamata dei lavoratori intermittenti anche a tale fattispecie, non resta che inoltrare la comunicazione tramite PEC alla PEC dell’ITL competente, riportando direttamente nel testo della mail i suddetti elementi.

      Entrando nel sito  https://www.ispettorato.gov.it/ trovate tutte le Pec delle Itl italiane.

ITL ANCONA   PEC:ITL.Ancona@pec.ispettorato.gov.it ITL MACERATA PEC:  ITL.Macerata@pec.ispettorato.gov.it

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