Il D.L. 13.05.2011 n. 70 all’art. 7 prevede:
– innalzamento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata a 400 mila euro per le imprese di servizi e a 700 mila euro per le altre imprese;
– le richieste di rimborso inserite nelle dichiarazioni fiscali potranno essere trasformate, entro 120 giorni, dalla scadenza del termine ordinario di presentazione delle stesse dichiarazioni, in scelta di compensazione;
– gli adempimenti fiscali e i pagamenti, anche se previsti esclusivamente in via telematica, che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
– alleggeriti gli accertamenti esecutivi: in caso di richiesta di sospensione il pagamento del 50% della maggiore imposta accertata avverrà solo in caso di rigetto da parte del giudice tributario della richiesta di sospensione e, comunque decorsi 120 giorni dalla data di notifica dell’istanza;
– scompare l’obbligo di comunicazione (elenco clienti) delle operazioni rilevanti ai fini Iva superiori ai 3 mila euro effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini Iva quando il pagamento avviene con carte di credito o altra moneta elettronica emessa da operatori finanziari già in “linea” con l’Anagrafe Tributaria;
– sono esonerati dall’obbligo di tenuta della scheda carburanti i professionisti e gli imprenditori che per l’auto aziendale acquistano il carburante presso gli impianti stradali esclusivamente con carte di credito, carte di debito o carte prepagate;
– eliminato l’obbligo di comunicare annualmente al datore di lavoro il quadro dei familiari a carico in assenza di variazioni rispetto all’anno precedente;
– eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per i lavori di ristrutturazione edilizia ai fini della detrazione d’imposta al 36%; sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile, e se i lavori sono effettuati dal detentore (in caso di affitto o comodato), gli estremi della registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione da trasferire;
– scompare l’obbligo di indicare il costo della manodopera ai fini della detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione edilizia;
– imprese minori in contabilità semplificata: per i contratti di fornitura di servizi o di somministrazione di beni dai quali maturano corrispettivi periodici (energia elettrica, telefono, gas, ..) le fatture a cavallo di due esercizi di importo inferiore a mille euro potranno essere fiscalmente dedotte nel periodo di imposta di ricevimento della fattura;
– innalzata a 10 mila euro la soglia di valore dei beni dell’impresa per i quali è possibile ricorrere all’attestazione di distruzione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
– riaperto fino al 30 giugno 2012 il termine per rivalutare i costi di acquisto di terreni ( agricoli ed edificabili) e partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) posseduti alla data del 1° luglio 2011 da persone fisiche al di fuori del regime di impresa; il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2012; i soggetti che hanno eseguito una precedente rivalutazione possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo dell’imposta sostitutiva già versata o, in alternativa chiederne il rimborso (il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa alla precedente rideterminazione);
– è innalzato a 300 euro il limite entro cui è possibile riepilogare in un unico documento le fatture (e autofatture) emesse e ricevute nel mese