Entro il 27 giugno 2018 i contribuenti che hanno effettuato lavori di risparmio energetico conclusi prima del 30 marzo devono inviare all’Enea la documentazione necessaria ai fini della spettanza della relativa detrazione Irpef non rilevando dunque la data effettiva di fine lavori.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.340/2008). Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.303/2008).