Slitta al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Solo a partire da tale data, dunque, i titolari di partita IVA dovranno necessariamente documentare gli acquisti di carburante attraverso la “fattura elettronica”.
Fino ad allora continuerà a sopravvivere la “scheda carburante” e, dal 1° luglio 2018, le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili se effettuate esclusivamente tramite mezzi di pagamento tracciabili, ovvero carte di credito, carte di debito o carte prepagate o assegni.
Fino al 31 dicembre 2018, quindi, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, potranno continuare a certificare i propri acquisti di carburante tramite la scheda carburante pagando con mezzi elettronici tracciabili.