- INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Il presente intervento mira alla realizzazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di aree, vie o piazze, con particolare riguardo ai centri storici e privilegiando l’attivazione da parte dei giovani di nuovi esercizi commerciali.
- SOGGETTI BENEFICIARI
2.1 I soggetti beneficiari sono:
- a) micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio esistenti;
- b) micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti;
2.2 Non rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che svolgono le seguenti tipologie di attività:
- a) tra le attività commerciali:
- attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni);
- attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);
- attività di farmacie e parafarmacie (salvo le parti di attività commerciali);
- attività che prevedono trasformazione di prodotti;
- attività di monopolio (salvo le parti di attività commerciali);
- distributori automatici
- attività di commercio elettronico
- attività di rivendita di carburanti
- attività di noleggio
- attività di commercio all’ingrosso;
- attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali box o chioschi;
- b) tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
Per la definizione di micro, piccole e medie imprese si fa riferimento al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008.
Per impresa esistente si intende l’impresa che al momento della presentazione della domanda sia in possesso di autorizzazione amministrativa o SCIA per l’esercizio commerciale/SAB oggetto della domanda di contributo.
- attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie ed utenze);
- attività artigianali per la produzione propria;
- c) le forme speciali di vendita di cui alla L.R. n. 27/2009 – titolo II – Capo I – Sezione II.
2.3 Il volume di affari non deve essere superiore ad € 2.000.000,00 per le imprese commerciali al dettaglio e per le imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il volume d’affari è quello indicato nell’ultima dichiarazione IVA presentata; nel caso di ditta con attività promiscua e con unica partita IVA, il volume di affari è quello complessivo relativo alla ditta e non alle singole attività svolte dalla stessa.
Nel caso di nuova impresa il volume d’affari non va indicato.
Nel caso di subentro nell’attività va indicato il volume d’affari della ditta cedente.
- TIPO DI INTERVENTO
3.1 Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:
- Ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
- nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (le spese relative al deposito merci nonché gli uffici non sono ammissibili a contributo anche se il deposito/ufficio è contiguo all’unità locale);
- Attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande (le spese per allestimento di veicoli non sono ammesse);
- Arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare).
- ENTITA’ DELL’AIUTO
4.1 Il contributo regionale concesso è pari al 20% della spesa riconosciuta ammissibile.
4.2 Non sono finanziabili gli investimenti mobiliari ed immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (es. leasing).
4.3 I contributi sono concessi in conto capitale.
4.4 Gli interventi finanziari devono essere conformi alla regola del “de minimis” ed è vietato cumulare altri contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali concernenti il medesimo investimento.
- SPESE AMMISSIBILI
5.1 La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a Euro 15.000,00 e superiore a Euro 60.000,00.
5.2 Nel caso di attività promiscue, ad esempio commerciale ed artigianale, o somministrazione e ricettiva – dettaglio e ingrosso – svolte congiuntamente, sono ammissibili gli interventi di cui al punto 3 riferiti alle sole attività commerciali e le spese inerenti i laboratori di produzione se funzionali all’attività di vendita.
Nel caso di attività promiscua vanno presentati esclusivamente i documenti contabili (fatture, preventivi) inerenti l’attività commerciale ed i laboratori di produzione se funzionali all’attività di vendita pena l’esclusione della domanda.
5.3 Nel caso di acquisti promiscui con emissione di fattura comprensiva sia di prodotti di nuova fabbricazione che di beni usati, il richiedente ha l’obbligo di allegare una dichiarazione, regolarmente sottoscritta, in cui dovrà elencare nello specifico i prodotti di nuova fabbricazione, inseriti nella fattura con il relativo importo di cui si chiede il contributo. Nel caso di mancata presentazione della citata dichiarazione la fattura verrà esclusa dal contributo.
5.4 Sono escluse le spese di noleggio delle apparecchiature, quelle dei canoni, ecc.
5.5 Tutte le spese devono riguardare beni di nuova fabbricazione.
- SPESE NON AMMISSIBILI
6.1. Non rientrano tra le spese ammissibili:
- l’acquisto dei veicoli;
- acquisto di beni usati;
- le spese accessorie quali, a titolo di esempio, quelle relative: alla imposta IVA, alla stipula dei contratti per la fornitura di luce, gas ed acqua, gli oneri di urbanizzazione, alle spese notarili, alla registrazione degli atti, alle spese tecniche per la predisposizione di atti comunali (DIA/SCIA, cambio di destinazione d’uso, ecc.);
- acquisto di PC portatili, Notebook o assimilati (se superiore complessivamente ad una unità);
- spese sostenute in leasing;
- telefonia mobile;
- fatture/ricevute di importo inferiore ad € 100,00, IVA esclusa;
- interessi passivi;
- complementi d’arredo, a titolo di esempio: soprammobili, quadri, tappeti, ecc;
- suppellettili varie e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare;
- piante, vasi, fiori, ecc.;
- distributori automatici;
- stoviglie, posate, biancheria, ecc;
- sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltature piazzali, illuminazione, recinzione, cancelli, ecc).
- fatture per riparazioni;
- fatture per pubblicità (saldi, iniziative promozionale ecc.)
- fatture per smaltimento rifiuti;
- fatture per estintori
6.2 Non rientrano, inoltre, le spese sostenute per l’acquisizione di attivi di aziende.
Non sono altresì ammissibili i costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza.
- TEMPI DI REALIZZAZIONE
7.1 Tutti i progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della graduatoria, salvo proroga per causa di forza maggiore o per motivi ostativi la regolare esecuzione dei lavori e, comunque per un periodo non superiore ai 2 mesi, opportunamente documentata, da richiedere alla P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori con PEC all’indirizzo: regione.marche.finanzcom@emarche.it almeno 30 giorni prima del termine previsto per la scadenza dei lavori.
7.2 Alla scadenza dei termini previsti al punto 7.1. il contributo verrà revocato. L’ufficio provvederà a dare comunicazione della revoca alle imprese interessate.
7.3 Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dal 01.01.2018.
- MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
8.1 Il contributo sarà liquidato a lavori ultimati sulle spese effettivamente sostenute e documentate.
- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
9.1 Per l’anno in corso le domande (in bollo) per la concessione dei contributi (reperibile c/o la struttura regionale competente, i CAT, gli sportelli informativi regionali o scaricabili dal sito internet: www.regione.marche.it o www.commercio.marche.it alla voce bandi) dovranno essere inoltrate tramite PEC (posta elettronica certificata) in formato PDF al seguente indirizzo: regione.marche.finanzcom@emarche.it indicando, obbligatoriamente, nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: per l’intervento n. 1 della DGR n.417/2019 “L.R. 27/09 Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali – bando 2019”; per l’intervento n. 2 della DGR n. 417/2019 “L.R. 27/09 Interventi di sostegno alle piccole imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti – bando 2019”, nonché, per entrambi gli interventi i dati inerenti la ditta che partecipa al bando (nome, indirizzo, comune, codice fiscale/partita IVA) entro e non oltre il 10 giugno 2019.
9.2 Per le domande relative agli anni 2020 e seguenti, ove non diversamente disposto, le stesse dovranno essere inoltrate con le modalità che verranno approvate con decreto del dirigente P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori.
9.3 Per la data di invio delle domande e delle integrazioni e di ogni altra comunicazione tramite PEC fa fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto che attesta l’avvenuto invio ai sensi del dlgs 82/2005 art. 6”. Il mancato assolvimento dell’imposta di bollo non comporta esclusione, ma la sua regolarizzazione, su richiesta del responsabile del procedimento ovvero, in caso di ulteriore adempimento, presso i competenti uffici finanziari.
9.4 Deve essere presentata una domanda per ogni singolo esercizio commerciale; pertanto, non sarà accettata un’unica domanda riferita a più esercizi commerciali.
9.5 Le domande devono essere sottoscritte, secondo le modalità previste dall’art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e dall’art. 65 del Dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
9.6 Saranno ritenute inammissibili le domande presentate:
- fuori del termine fissato,
- ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato (marche.finanzcom@emarche.it);
- con modalità diverse dalla PEC;
9.7 E’ accoglibile la domanda presentata anche su modulistica diversa da quella regionale a condizione che contenga tutte le informazioni previste dal bando.
9.8 L’impresa che presenta domanda di contributo per l’intervento n. 1 (DGR 417/2019) non può presentare la stessa domanda per l’intervento n. 2 (DGR 417/2019) pena l’esclusione di entrambe le domande.
9.9 Qualora il richiedente abbia ottenuto un contributo sul bando 2018 (L.R. 27/09) e gli sia stato revocato il contributo per mancato o insufficiente rendicontazione entro i termini previsti, la sua domanda sul bando 2019 è irricevibile.
- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
10.1 Alla domanda devono essere allegati:
- elenco delle spese da sostenere o sostenute corredato delle copie dei preventivi dei lavori, debitamente firmati dalla ditta fornitrice, e degli acquisti da effettuare e/o dalle copie delle fatture dei lavori e degli acquisti già effettuati. Nel caso in cui siano riportate, nell’elenco allegato alla domanda, fatture di origine elettronica va allegata anche copia della fattura redatta nella forma tradizionale (fattura di cortesia).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti che l’impresa (allegato 4):
- nel triennio precedente la data di scadenza del bando, non ha percepito contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali concernenti la medesima unità locale (fa fede la data di concessione del contributo pubblico);
- non ha mai percepito contributi pubblici relativi a leggi comunitarie, nazionali e regionali concernenti la medesima unità locale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la conformità alla regola del “de minimis” (Allegato 3)
- copia dell’autorizzazione amministrativa, o dichiarazione di inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività al Comune di apertura nei casi di esercizio di vicinato/SAB.
10.2 Qualora si renda necessario, gli uffici regionali, nell’esercizio della propria attività istruttoria, potranno richiedere all’impresa la regolarizzazione dell’autentica della firma e/o chiarimenti sugli investimenti, sulla documentazione e sulle spese stesse. L’impresa dovrà far pervenire dette integrazioni e/o chiarimenti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato riscontro, nel termine suindicato, della regolarizzazione dell’autentica verrà considerato come rinuncia all’intera domanda; il mancato chiarimento relativo agli investimenti ed alle spese entro il termine suddetto, comporterà l’inammissibilità delle spese o del tipo di investimento.