Nell’ambito della nuova disciplina, il comma 772 prevede la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, mentre ne è sancita l’indeducibilità ai fini Irap.
La deducibilità di Imu, Imi e Imis si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre a partire dal 2022 scatta la deducibilità integrale.
l’articolo 78 del Decreto Agosto prevede una serie di esenzioni relative al pagamento dell’Imu per i settori del turismo e dello spettacolo.
Non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (Imu) per le seguenti tipologie di immobili:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
Agevolazioni Imu per le imprese agricole
Innanzitutto, si prevede che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente, si applica anche per periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della L. 145/2018.
Si stabilisce, inoltre, che nel novero delle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole, sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
Cancellazione della seconda rata Imu
Non è dovuta la seconda rata dell’Imu in relazione agli immobili in cui si esercitano le attività indicate nell’Allegato 1 del decreto stesso; si tratta, in sostanza, di tutte le attività economiche interessate dalle nuove misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24.10.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”.
L’agevolazione si applica, però, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.