LA DISCIPLINA IRPEF, IRES E IRAP DEGLI OMAGGI

In occasione di festività e ricorrenze, è prassi consolidata tra gli operatori economici la concessione di omaggi a clienti e dipendenti; omaggi ai quali si applica un trattamento fiscale specifico, ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi

Per le imprese, ai fini delle imposte sui redditi Irpef e Ires, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza definite dall’articolo 108, comma 2, Tuir.

Sono pertanto deducibili:

  • integralmente, se i beni presentano un valore unitario non superiore a 50 euro;
  • se di valore unitario superiore a 50 euro, nel periodo di imposta di sostenimento per un valore massimo derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica:
  • 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi e proventi superiori a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • 0,4% dei ricavi e proventi eccedenti 50 milioni di euro.

È bene ricordare che, per la determinazione del valore unitario dell’omaggio, bisogna considerare il regalo nel suo complesso e non i singoli beni che lo compongono.

Il caso tipico è quello del cesto natalizio: per verificare la soglia dei 50 euro si deve considerare il suo valore di mercato globale e non quello dei singoli beni che costituiscono la confezione.

Inoltre, nell’ipotesi in cui i beni omaggiati siano beni oggetto dell’attività esercitata dal contribuente, per valutare il limite dei 50 euro è necessario far riferimento al valore di mercato dei beni autoprodotti e non al costo sostenuto per produrli.

Se, ad esempio, una società che produce penne decide di omaggiarle ai propri clienti, sarà necessario verificare sia il loro valore unitario di mercato che l’onere di produzione: se il primo è pari a 49 euro e il secondo 25 euro, il costo di produzione è integralmente deducibile. Se invece il valore di mercato fosse pari a 51 euro, l’omaggio va sottoposto, quale spesa di rappresentanza, ai limiti percentuali di deducibilità, ma, ai fini del calcolo del plafond, rileva il costo di produzione effettivo.

La stessa disciplina si applica anche ai contribuenti minimi (circolare 7/E/2008 e 34/E/2009), mentre i costi per omaggi non assumono rilevanza per i contribuenti forfetari che determinano il reddito sulla base di uno specifico coefficiente di redditività applicato ai ricavi.

Se la cessione gratuita è rivolta non ai clienti ma ai propri dipendenti, la deducibilità è garantita dall’articolo 95 Tuir trattandosi di spese per prestazioni di lavoro, che ricomprendono quelle sostenute a titolo di liberalità a favore dei dipendenti, sia in denaro che in natura, anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (circolare 28/E/2016).

È utile ricordare che, in caso di erogazioni in natura di importo superiore a 258,23 euro, esse concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito del dipendente, e per determinare il superamento o meno dell’importo è necessario considerare non la singola erogazione ma tutte le erogazioni corrisposte durante l’anno.

Ai fini Irap, per le società di capitali le spese per omaggi ai clienti sono deducibili per l’importo imputato a conto economico.

Con riferimento alle società di persone e agli imprenditori individuali, la deducibilità dei costi sostenuti dipende dal metodo adottato per la determinazione dell’imposta:

  • nel caso in cu il metodo prescelto sia quello “da bilancio” ex articolo 5 D.Lgs. 446/1997, tali spese, rientrando nella voce B14 del conto economico tra gli oneri diversi di gestione, sono interamente deducibili;
  • nel caso del metodo “fiscale” ex articolo 5-bisLgs. 446/1997, non essendo espressamente previsti quali costi rilevanti, sono indeducibili Irap.

Se l’omaggio è rivolto a favore dei propri dipendenti, rientrando tra i costi del personale, la relativa spesa non concorre alla formazione della base imponibile Irap, salva l’eventuale deduzione per il costo residuo del personale (articolo 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/1997).

Nel caso in cui il soggetto che omaggi non sia un esercente attività di impresa (nella forma di persona fisica o società), ma sia un lavoratore autonomo, sia ai fini Irpef che ai fini Irap i costi per omaggi ai clienti sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta, a prescindere dal valore unitario.

Da ultimo è utile evidenziare che l’eventuale costo sostenuto per il pranzo/cena di Natale a cui partecipano esclusivamente i dipendenti, non essendo considerato spesa di rappresentanza (circolare 34/E/2009), è deducibile ai fini Ires nel limite del 75% (articolo 109, comma 5, Tuir) e dello 0,5% dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (articolo 100, comma 1, Tuir).