Sulla G.U. n. 178 del 1 agosto scorso sono stati pubblicati il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 305 del 20 giugno 2017, nonché il Decreto attuativo del 17 luglio 2017, relativi agli incentivi per investimenti nel settore dell’autotrasporto.
Le risorse ammontano complessivamente a 35.950.177 milioni di euro e sono ripartite in 4 tipologie di investimento:
- 10,5 milioni per l’acquisto, anche con locazione finanziaria, di veicoli nuovi di massa complessiva a pieno carico da 3,5 ton, a trazione alternativa a metano CNG, LNG e a trazione elettrica, nonché dispositivi idonei alla riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica in veicoli a trazione
- 10 milioni per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica Euro VI, di massa complessiva a pieno carico da 11,5 ton, con contestuale radiazione per rottamazione di veicoli di analoga massa di classe
- 14,4 milioni per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario (normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO), dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica, nonché per l’acquisizione di rimorchi/semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale
- 050,17 milioni per l’acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse per facilitare l’utilizzo di diverse modalità di trasporto senza rotture di carico.
L’importo massimo ammissibile dei contributi per ogni singola impresa è di massimo 700 mila Euro. I beni acquisiti con incentivo ministeriale sono sottoposti al vincolo di inalienabilità fino al 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo.
L’incentivo è così regolato:
– possono godere delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per poter effettuare il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisto di beni strumentali per il trasporto intermodale e per tutte le iniziative di aggregazione, dettagliatamente previste nel provvedimento ministeriale del 20 giugno, tutte le imprese che si occupano di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte all’Albo Autotrasporto e al Registro Elettronico Nazionale(R.E.N);
– i contributi, secondo quanto previsto dal Ministero, saranno erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento, mentre, la ripartizione degli stanziamenti potrà essere rimodulata, con successivo decreto dirigenziale, qualora alcuni aree di investimento necessitino di ulteriori risorse aggiuntive rispetto alle altre;
nell’eventualità invece che, a causa dell’esaurimento delle risorse messe a disposizione dal MIT, il numero delle imprese ammesse a godere dei contributi non consenta di erogare tutti gli importi spettanti perché superiori al budget stanziato, con successivo decreto dirigenziale verrà attuata la riduzione proporzionale dei benefici fra le imprese stesse.
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati dopo il 2 agosto 2017 e ultimati entro il 15 aprile 2018.
Sono finanziabili:
- i veicoli da 3,5 ton fino a 7 ton a trazione alternativa a metano CNG, elettrica e a motorizzazione ibrida (diesel-elettrico): l’importo del contributo è di 000 euro per veicoli CNG e a motorizzazione ibrida; di 10.000 Euro per veicoli a trazione elettrica;
- i veicoli pari o superiore a 7 ton a trazione alternativa a metano CNG e LNG o a motorizzazione ibrida (diesel-elettrico): l’importo del contributo è di 000 euro per veicoli CNG e di 20.000 euro per veicoli LNG o a motorizzazione ibrida;
- l’acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di veicoli 3,5 ton come veicoli elettrici, il contributo è pari a 000 euro;
- i veicoli Euro VI da 11,5 ton a 16 ton: l’importo del contributo è di 000 euro per ogni veicolo radiato per rottamazione;
- i veicoli Euro VI pari o superiore a 16 ton: l’importo è di 000 euro per ogni veicolo radiato per rottamazione
- i rimorchi/semirimorchi a norma UIC 596-5 o IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 000 euro; l’importo è di 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI;
- i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiore a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore StageV o da unità criogeniche autonome non collegate con il motore del veicolo trattore oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo In ogni caso, i gas refrigeranti dovranno essere dotati di un GWP inferiore a 2.500: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è di 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI;
- la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton, allestiti per trasporti in regime ATP mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore StageV o da unità criogeniche autonome non collegate con il motore del veicolo trattore oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo In ogni caso, i gas refrigeranti dovranno essere dotati di un GWP inferiore a 2.500: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è di 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI
- i gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio/semirimorchio porta-casse: l’importo è di 8.500 euro per ogni gruppo.
Una maggiorazione del 10% dei contributi, cumulabile e calcolata sull’importo netto del contributo, è riconosciuta alle imprese PMI e a quelle aderenti a una rete d’impresa per l’acquisto di trattori e di casse mobili.
Il Decreto di attuazione, stabilisce i termini e le modalità di compilazione e presentazione della domanda, trasmessa esclusivamente per via telematica, attraverso il portale dell’automobilista.
In particolare:
è ammessa una sola domanda per impresa iscritta all’Albo e/o al REN;
la domanda dovrà essere presentata dal 18 settembre 2017, entro il 15 aprile 2018, a investimento realizzato.
La domanda dovrà essere presentata tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it.
Gli utenti che possono accedere agli incentivi appartengono ad una delle seguenti tipologie:
Impresa di autotrasporto di merci per conto terzi;
Consorzio di Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi;
Cooperative di Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
L’impresa, una volta effettuato il login sul Portale dell’Automobilista tramite le proprie credenziali di accesso (user ID e password), può accedere al servizio online di presentazione delle domande e relativa rendicontazione, tramite l’apposito link: “Incentivi Investimenti Autotrasporto” dal menu contestuale a sinistra della schermata. Nella schermata relativa selezionare il link Accedi al servizio nel paragrafo Incentivi Investimenti Autotrasporto 2017 ex D.M. n. 305 del 20/06/2017.
In caso di primo accesso al servizio, si aprirà la schermata iniziale dell’applicazione con i campi da compilare della prima sezione della domanda online.
I destinatari degli aiuti sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale Logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
In particolare, possono presentare la domanda di accesso ai contributi:
- le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai
sensi del comma 5-bis dell’art. 1 del Decreto-Legge 6 febbraio 1987, n. 16, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a).
I contributi sono pari a un massimo di 140.000 euro per impresa o, nel caso di raggruppamento, per ogni impresa che al suo interno partecipi all’attività formativa.
Per la determinazione del contributo si tiene inoltre conto di:
- ore di formazione: 30 ore per ciascun partecipante;
- compenso della docenza in aula: 120 euro per ogni ora;
- compenso dei tutor: 30 euro per ogni ora;
- servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi
Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 25 settembre 2017 ed entro il 27 ottobre 2017, in via telematica, seguendo le specifiche modalità pubblicate, a partire, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Gli aiuti verranno erogati al termine della realizzazione del progetto formativo.