L’uso del contante per le ASD ed SSD resta invariato
Nonostante il comma 898 della Legge di Stabilita 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) abbia modificato l’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, innalzando – in via generale – il limite di utilizzo del contante da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 per le transazioni senza l’intervento di un intermediario (Banche, Poste italiane Spa, etc.), resta il vecchio limite di 999,00 euro per i money transfer; per le ASD ed SSD nulla e cambiato.
lnfatti per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche la norma di riferimento è il comma 5 dell’art. 25 della Legge 133/99 che recita:
” I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli…”
Detta disposizione non ha subito interventi modificativi e dunque nulla cambia rispetto al passato. Ricordiamo inoltre che l’inosservanza di questa norma comporta: una sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 471/97 (importi aggiornati dall’art. 15 del D.lgs. 158/15) e fino al 31.12.2016 la decadenza dei benefici dello L. 398/91 per quelle associazioni che avessero esercitato l’opzione.
Si evidenzia quindi che, a far data dal 1.1.17 l’inosservanza della disposizione di che trattasi comporterà solo la sanzione amministrativa e non più la decadenza dei benefici della L. 398/91 (tale modifica è stata introdotta dal Dlgs. 158/15 ).