Con la circolare n. 22/E del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nuovamente le regole di spettanza del Bonus Natale, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro prevista per quest’anno dal decreto Omnibus.
Il Bonus in argomento, quale una tantum per l’anno 2024, è riconosciuto nella misura massima di euro 100, da rapportare al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari. Il bonus non viene ridotto in caso di lavoro part-time.
L’erogazione può avvenire:
- tramite il datore di lavoro unitamente alla retribuzione della 13^ mensilità, se il lavoratore presenta la relativa richiesta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta il possesso dei requisiti
- nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata il prossimo anno con riferimento al periodo d’imposta 2024.
Requisiti di spettanza
Possono fare domanda ai lavoratori dipendenti che, con riferimento al periodo d’imposta 2024, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- possedere, per l’anno fiscale 2024, un reddito totale che non ecceda i 28.000 euro; Nel computo del limite di reddito fissato dalla norma occorre tenere conto anche di:
– redditi assoggettati a cedolare secca;
– redditi su cui si applica una imposta sostitutiva;
– quota di agevolazione ACE (art. 1 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201);
– mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022);
– quota esente dei redditi di ricercatori e impatriati
- almeno un figlio a carico fiscalmente, anche in mancanza dell’applicazione in busta paga delle relative detrazioni, sostituite dall’assegno unico; Non necessario il requisito del coniuge.
- IRPEF dovuta superiore alle detrazioni per lavoro subordinato.
Il bonus, dunque, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
NOTA BENE: La circolare nega il Bonus Natale ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR.
Relazione genitoriale
Il bonus però non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
N.B. L’Agenzia delle Entrate, nella definizione dei genitori conviventi, fa espresso riferimento alla costituzione, prevista dalla legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), ovvero alla convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel medesimo Comune e coabitanti. |
Regole per la spettanza ai genitori
La regola definita dall’Agenzia delle Entrate per la spettanza del bonus prevede che, in presenza di un figlio a carico:
– nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto;
– nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il bonus spetta ad entrambi soltanto se non sono coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus.
Dunque: un bonus per ogni nucleo familiare effettivo. Questo sembra essere il criterio generale. |
Vediamo, nella tabella che segue, una serie di casi specifici:
Genitore 1 |
Genitore 2 |
A chi spetta il bonus |
Non coniugato e non convivente |
Non coniugato e non convivente |
Entrambi |
Non coniugato e non convivente |
Coniugato con altro figlio a carico |
Entrambi (I due coniugi sceglieranno a chi di loro spetta |
Non coniugato e non convivente ma senza i requisiti |
Coniugato con altro figlio a carico |
Un solo bonus al nucleo familiare di genitore 2 |
Non coniugato e non convivente |
Coniugato con altro figlio non a carico |
Entrambi |
Reiterazione della domanda
Il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, deve dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.
A tal fine occorre indicare il codice fiscale dell’altro genitore, a prescindere dalla sussistente situazione genitoriale.
Per questa ragione i lavoratori dipendenti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva devono presentare un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, solo nel caso in cui debbano comunicare il codice fiscale del convivente (ex legge n. 76 del 2016), unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro, una volta ricevuta la domanda completa, è tenuto ad anticipare l’importo spettante nella busta paga insieme alla tredicesima mensilità.
Eccezioni: quando il Bonus Natale non spetta
La novella introduce anche il nuovo comma 2-bis all’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, stabilendo che il bonus di 100 euro non è concesso al lavoratore dipendente sposato o convivente, se il suo coniuge o convivente, che non sia legalmente e definitivamente separato, riceve già questa stessa indennità.
Pertanto, in situazioni dove entrambi i partner sono lavoratori dipendenti e soddisfano i criteri stabiliti dalla legge, il bonus sarà assegnato soltanto a uno dei due, a condizione che:
- siano sposati e non in stato di separazione legale e definitiva;
- siano conviventi di fatto, secondo quanto definito dagli articoli 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come descritto nella relazione illustrativa.
Apriamo, una parentesi sul concetto di conviventi di fatto.
Il riferimento è all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, dove viene stabilito che:
- i conviventi di fatto sono due adulti in una relazione stabile basata su legami affettivi e su un supporto morale e materiale reciproco, senza vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile;
- fermo quanto sopra, la verifica della convivenza stabile è basata sulla dichiarazione anagrafica secondo l’articolo 4 e la lettera b del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento emesso con il DPR 30 maggio 1989, n. 223.
Esempi La circolare 22/E/2024 contiene alcuni esempi per meglio illustrare la dazione o meno del Bonus Natale. L’ipotesi è quella di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi.
SITUAZIONE FAMILIARE |
SPETTANZA DEL BONUS |
Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti. |
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La sig.ra Bianchi non è coniugata e non con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. |
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La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. |
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La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti; sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. |
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