Con il provvedimento 22.12.10 n. 184182 l’Agenzia delle Entrate detta le modalità di applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 21 del DL 78/2010, riguardanti gli obblighi di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti IVA che effettuano (e ricevono) operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, distinguendo tra operazioni soggette a fatturazione, per le quali il limite si calcola al netto dell’IVA, e operazioni(beninteso, rilevanti ai fini IVA) per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura, per le quali il limite è stabilito in 3.600 euro al lordo dell’IVA effettivamente applicata.
Regole particolari valgono per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici (somministrazione, appalto, fornitura…), per i quali gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sussistono solo se il limite di 3.000 euro viene superato con riferimento all’intero anno solare.
Sono escluse dagli obblighi di comunicazione, a prescindere dall’importo:
– Le importazioni;
– Le esportazioni;
– Le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (chiaramente in funzione della necessità di evitare duplicazioni di adempimenti rispetto alle comunicazioni “black list”);
– Le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria.
Il nuovo adempimento potrà essere affrontato con un “approccio graduale” con riferimento al periodo oggetto di osservazione:
1. per il periodo di imposta 2010 è previsto che il limite di 3.000 euro (di imponibile) sia elevato a 25.000 euro e che la comunicazione sia limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
2. per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011 continuano ad essere escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, ma la soglia si riduce a 3.000 euro (di imponibile).
3. dal 1° maggio 2011 la norma entra, infine, a regime, con obblighi estesi alle operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, per le quali ultime la soglia è elevata a 3.600 euro al lordo IVA.
L’art. 3 del Provvedimento indica i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, prevedendo, ad esempio, in caso di controparte non soggetto IVA, di indicare il relativo codice fiscale che il cliente ha l’obbligo di fornire.
Per quanto riguarda le scadenze è precisato che, a regime, il termine per l’invio telematico delle comunicazioni è fissato al 30 aprile dell’anno successivo; limitatamente alle operazioni effettuate nel 2010 la scadenza viene fissata al31 ottobre 2011.
È prevista, in ogni caso, la possibilità di inviare una comunicazione correttiva e/o integrativa di quella già trasmessa, senza applicazione di sanzioni, a condizione che l’invio avvenga entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria.